REGOLAMENTAZIONE SMALTIMENTO TONER E CARTUCCE DA STAMPA

Lo sai che le cartucce esauste delle proprie stampanti vanno smaltite e gestite a norma di legge e che si possono rischiare conseguenze anche penali in caso di inadempienza???
Sia che sostituisci  1 toner all’anno, sia che ne sostituisci 100,
sei obbligato a smaltirlo nel modo giusto!!

E’OBBLIGATORIO!!!
per tutti i titolari di partita iva (senza nessuna eccezione)
gestire nella maniera corretta questo tipo di rifiuto speciale da stampa informatica (rientrano tutte le cartucce che derivano da processi di stampa sia laser, che ink jet che ad aghi che ad ink film, quindi tutti i toner, le cartucce ink jet, i vecchi nastri ad impatto ed i rotoli ink film) prodotti con le proprie stampanti o con stampante in comodato  d’uso, che sia uno o cento all’anno non vi è differenza di trattamento.

Sei tu il responsabile e produttore del rifiuto (toner o cartuccia) anche se hai la macchina di stampa  in noleggio o comodato d’uso.
Solo se nel tuo ufficio hai il formulario identificativo dei rifiuti puoi avere la certezza di aver smaltito il tuo rifiuto di stampa nella maniera corretta e a norma di legge, che solo chi ha i requisiti può rilasciartelo al momento del ritiro dei rifiuti, almeno una volta l’anno.

Non puoi trasportare il toner esausto dentro la tua macchina per conferirlo dove lo hai acquistato o all’isola ecologica della tua città, ma soltanto chi possiede i regolari permessi di trasporto conto terzi e iscrizione all’Albo Gestori Ambientali può trasportarlo, quindi nemmeno il tecnico che ti ha noleggiato la stampante, se non ha le suddette iscrizioni, può trasportare rifiuti di questo tipo.

Toner e cartucce esausti delle proprie stampanti, rappresentano un rifiuto speciale non pericoloso (codice C.E.R. 08.03.18) e per  legge, si deve esigere ed avere nell’ufficio della sede operativa, almeno un F.I.R. all’anno e ogni copia va conservata per cinque anni.
Il F.I.R. (FORMULARIO IDENTIFICATIVO DEL RIFIUTO) è composto da 4 copie appunto, e viene compilato al momento del ritiro del rifiuto e firmato in tutte le sue parti ( PRODUTTORE, TRASPORTATORE E DESTINATARIO). La terza copia rimane all’operatore dell’impianto di recupero/smaltimento, la seconda viene mantenuta dal trasportatore e la quarta deve essere restituita al produttore entro 90 gg dalla presa in carico del rifiuto dall’impianto di conferimento.
Il produttore del rifiuto dovrà conservare questo documento per 5 anni, segnalando dove è conservato e indicare sullo stesso, nello spazio riservato alle annotazioni, l'esonero dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico
(La compilazione del registro di carico e scarico è obbligatoria per i soggetti che smaltiscono rifiuti pericolosi e per le aziende che producono rifiuti speciali derivanti dalle attività artigianali, industriali.)
Per inadempienza si possono rischiare pesanti sanzioni amministrative (multe da €1032 a €92.962 D.Lgs 152/06 ex D.L. 22/97) e penali in casi particolari.